AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Oggetto: permessi retribuiti per l’esercizio del diritto allo studio.
Attività formative ammissibili alla concessione dei benefici.
Documentazione producibile all’Amministrazione in forma di dichiarazione sostitutiva.
Il Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri si apre con la parte dedicata all’addestramento: “Per l’Arma dei Carabinieri, l’addestramento è l’attività diretta a trasformare il cittadino in soldato ed in tutore dell’ordine e della legge, ad inserirlo nei reparti dell’Arma ed a conferire a questi la necessaria efficienza operativa.
Tale addestramento è caratterizzato dalla continuità e dall’accuratezza: esso continua finché il militare dell’Arma resta in servizio, per il fatto che egli ha sempre nuove cose da apprendere, esperienze nuove da fare, nuovi procedimenti tecnici da provare e perfezionare.
L’accurato addestramento non solo dà al carabiniere la fiducia nelle sue forze e la sicurezza nell’azione, ma lo mette in grado di sapere esattamente ciò che deve fare, come deve farlo, quando deve farlo e perché deve farlo…
In conclusione, l’addestramento è un dovere dei militari d’ogni grado perché da esso dipende il successo nell’esecuzione del servizio.”
Appare quindi evidente come già in tempi remoti l’addestramento, oggi ricompreso nel più ampio alveo della formazione, fosse considerato di primaria importanza per l’Arma.
Con il tempo la necessità di una qualificata costante formazione ha trovato una ben precisa collocazione normativa, assumendo sempre più la connotazione di specifico dovere da assolversi tanto dal militare quanto dall’Amministrazione.
L’art. 10 delle Norme di principio sulla disciplina militare recitava: “Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento. A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo”.
L’art. 15 del Regolamento di disciplina militare prevedeva infatti che: “Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze…Egli deve tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle
Forze armate attraverso la pratica di attività culturali…L’amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.”
L’art. 21 – comma 2° lettera “d” del medesimo Regolamento impone poi uno specifico dovere in capo al superiore: “[Il superiore deve] provvedere all’istruzione militare del personale e attuare le misure intese a promuovere l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica, la preparazione professionale e la consapevole partecipazione”.
Le norme regolamentari anzidette sono state integralmente trasfuse nel TUROM1 e continuano quindi a mantenere inalterata la propria cogenza.
La doverosa premessa atta a ricordare come l’elevazione culturale sia precipuo dovere di ogni militare, al quale si affianca pari dovere da parte dell’Amministrazione, si scontra tuttavia con una prassi posta in essere da alcuni comandi dell’Arma, che tende invece a scoraggiarne l’adempimento, in particolar modo quando il militare chiede l’applicazione dei correlati “benefici” di legge, quasi che una richiesta del genere sottenda un artificio per sottrarsi agli impegni di servizio, invece che, al contrario, adempiere ad uno specifico dovere nell’interesse dell’Arma.
La questione sottoposta oggi all’attenzione di codesto Ufficio trae spunto da due segnalazioni, accadute in due distinti comandi di corpo situati nel Friuli Venezia Giulia, riguardanti la fruizione dei permessi studio.
- Attività formativa non finalizzata al conseguimento di un titolo di studio.
a) Con la circolare n° M_D GMIL REG2021 0410791 del 17/09/2021 il Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il Personale Militare2, relativamente all’esercizio del diritto allo studio ha previsto, tra le altre cose, che:
I benefici riguardano anche “…altri [corsi] svolti presso scuole pubbliche o parificate…”; “le disposizioni appena enunciate sono applicabili anche ai corsi organizzati da Enti
pubblici territoriali”;
b) Il corso per il quale si richiedeva la concessione dei permessi studio era quello di “mediatore
interculturale”3 4, finalizzato all’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, organizzatrice e finanziatrice dell’attività;
c) Il comando della Legione CC. Friuli Venezia Giulia rigettava la richiesta motivandola con la
considerazione che il corso non era finalizzato al rilascio di “titolo di studio”;
d) La decisione assunta dal Comando di Corpo appare in contrasto oltre che con la circolare indicata al sub “a”, anche con la Direttiva sulla formazione del personale militare – ed. 2022, che tra le altre cose fa espressamente riferimento al sistema europeo di formazione permanente, nel quale è ricompresa la tipologia di corso in oggetto (che infatti fruisce di
appositi finanziamenti UE, anche tramite il PNRR);
e) Il rigetto appare anche in contrasto con l’art. 54 del DPR n° 395/195, che nel prevedere
l’esplicita applicazione dell’art. 78 del DPR n° 782/1985, consente la “partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio” e certamente possono essere considerate scuole pubbliche o quantomeno parificate, gli istituti di istruzione regionale;
f) Alcuni anni or sono, nel corso di visita da parte del Comandante illo tempore della Legione CC. Friuli Venezia Giulia, lo scrivente rappresentò l’esigenza di corsi rivolti al sempre maggior
1 Artt. 718 e 725 del DPR n° 90/2010.
2 La circolare è stata successivamente inglobata nella pubblicazione M_D AB05933 REG2023 0332943 del 06/06/2023, asseritamente a solo titolo riepilogativo (mantenendo quindi inalterati scopo e previsioni).
3 La cui ammissione è subordinata al possesso di titolo di studio secondario di secondo grado e conoscenza certificata di almeno una lingua straniera. Lo svolgimento del corso si basa su didattica frontale, case study e simulazioni ed è seguito da esame teorico-pratico. La successiva iscrizione all’elenco è subordinata al possesso di determinati requisiti sottoposti al vaglio degli uffici regionali ed all’adesione alle specifiche norme deontologiche.
4 Art. 20, commi 2 e 2 bis della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31. afflusso di immigrati lungo la c.d. “rotta balcanica” e che come facilmente prevedibile avrebbe portato di lì a qualche anno all’attuale situazione emergenziale
Gli fu risposto che l’Ufficio OAIO stava già operando in tal senso, ma a tutt’oggi nulla del genere si è visto.
Non andrebbero quindi incentivate, come peraltro normativamente previste, le iniziative volte ad acquisire professionalità di sicuro interesse per l’Amministrazione, considerato ad esempio che giornalmente il personale dell’Arma delle regioni confinarie si trova a dover gestire la sia la fase di primo ingresso che di accoglienza di immigrati irregolari, senza l’ausilio di mediatori culturali (in violazione di legge), contrariamente a quanto accade per i colleghi della Polizia di Frontiera5?
Documentazione producibile all’Amministrazione in forma di dichiarazione sostitutiva.
a) La pubblicazione “C-14” prevede – giustamente – che: “al fine di consentire all’Amministrazione di meglio contemperare le esigenze della frequenza con la necessità di assicurare la regolarità del servizio, l’interessato deve rappresentare in tempo utile, prima dell’inizio del corso stesso, il proprio
intendimento al Comando di Corpo…”;
b) Il Comando del 13°Rgt.CC. pretende che la comunicazione di cui sopra sia accompagnata dalla
certificazione, esclusivamente in originale, di iscrizione al corso di studi e tale pretesa appare immotivata oltre che essere contra legem, per i motivi di seguito esposti:
L’art. 46 del DPR n° 445/2000 prevede espressamente come la qualità di “studente” possa essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.
Si evidenzia come il rifiuto all’ammissione della c.d. “autocertificazione” integri la fattispecie delittuosa di cui all’art. 328 c.p.;
Dovendo l’interessato rappresentare “in tempo utile” la propria intenzione di partecipare al corso di studi, questi verrebbe di fatto costretto ad iscriversi all’attività formativa, sostenendone i relativi consistenti costi, al fine di ottenere il chiesto certificato di iscrizione, senza alcuna certezza in ordine alla concessione dei permessi studio e pertanto in caso della loro negazione, impossibilitato ad optare per scelte differenti, quali ad esempio la rinuncia al corso di studi, ovvero l’individuazione dello stesso o di altro corso ma con differenti modalità di fruizione;
La produzione di un’attestazione sostitutiva invece della chiesta certificazione, non impedisce in alcun modo all’Amministrazione le dovute verifiche in ordine alla legittima fruizione di permessi retribuiti e licenze per motivi di studio, atteso che l’interessato è comunque tenuto all’ulteriore produzione documentale prescritta proprio a dimostrazione della corretta utilizzazione di tali benefici;
c) Sia consentita ancora una volta una considerazione meramente “pratica”, sulla scorta di quanto riportato in premessa.
L’interessato aveva chiesto di poter essere trasferito per la durata del corso di studi presso altra posizione d’impiego nell’ambito del medesimo reparto, in situazione di deficienza organica, che avrebbe consentito orari di lavoro compatibili con le esigenze di studi, ottenendone risposta assolutamente negativa quanto immotivata.
Al termine del corso di studi in scienze infermieristiche (previsto tra poco più di un anno), competenza come noto molto richiesta anche in ambito Arma, l’interessato lo si sarebbe potuto impiegare presso l’Infermeria del 13°Rgt.CC., che all’epoca si troverà vacanze organiche per la specifica figura professionale (peraltro di difficile reperimento) e che invece è già stato costretto a richiedere il transito in aspettativa (unica soluzione rimastagli per il conseguimento del titolo di
5 Oltre a poter usufruire di mediatori interculturali professionali, la Polizia di Stato utilizza nella specifica funzione anche il proprio personale formatosi proprio in occasione del medesimo corso.
studio) e che presumibilmente difficilmente rientrerà nell’Arma dopo tale dimostrazione di “disinteresse”.
Dopo questa necessariamente lunga trattazione, si prega codesto Ufficio voler la possibilità di:
1) Incentivare l’adesione del personale ad ogni possibile sistema di “elevazione culturale”, inclusi i numerosi percorsi attivati dagli enti territoriali, in special modo per quelli che consentono l’acquisizione di competenze di interesse per l’Arma, consentendo la fruizione di ogni possibile agevolazione;
2) Ricordare ai comandi di corpo l’obbligo di accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, significando che la violazione di tale obbligo configura reato procedibile d’ufficio;
3) Stimolare ogni possibile sinergia con gli altri attori della formazione FF.AA., FF.PP., istituti di
istruzione, enti territoriali, ecc., al fine di realizzare attività di formazione continua in favore del personale.
Come di consueto si ringrazia anticipatamente per tutto quanto si riterrà opportuno disporre al fine di concorrere al benessere del personale inteso anche e soprattutto come benessere organizzativo ed al miglior perseguimento di fini istituzionali, rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale necessità.
UNARMA
Segreteria Provinciale di Gorizia