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Richiesta di Modifica al Decreto Ministeriale del 15 Giugno 2022 in Merito alla Limitazione dei Periodi di Richiamo per gli Ufficiali della Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri

da | Apr 5, 2025 | News | 0 commenti

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 18 bis della Legge 7/08/1990 nr. 241

Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri posti nella riserva selezionata – Art. 674 D.Lgs 15

marzo 2010 n. 66.

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Gli Ufficiali della Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri si collocano nell’ambito delle Forze di

completamento.

L’istituto della Riserva Selezionata, è disciplinato dal combinato disposto dell’art. 674 del Decreto

Legislativo 15 marzo 2010 n.66 (che ha riassettato l’articolo 4 del Regio Decreto 16 maggio 1932,

n.819) di cui è stata data attuazione con il Decreto del Ministro della Difesa del 15 giugno 2022 e

dell’articolo 987 del medesimo Decreto Legislativo.

La Riserva Selezionata nasce dalla necessità di soddisfare esigenze operative, addestrative e

logistiche dell’Arma dei Carabinieri e di poter disporre per quest’ultima, di un bacino di personale,

maschile femminile, in possesso di particolari requisiti professionali d’interesse non compiutamente

disponibile nella stessa.

La Riserva Selezionata viene alimentata da due figure sostanziali:

– dagli Ufficiali di Complemento in congedo dell’Arma dei Carabinieri;

– i professionisti provenienti dalla vita civile in possesso di determinati requisiti.

Per i professionisti provenienti dalla vita civile, oltre ai requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto del

Ministro della Difesa suddetto, devono:

• essere “Cittadini italiani;

• abbiano spiccata professionalità e che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle

Forze Armate”;

• personale che fornisca disponibilità al richiamo d’impiego sul territorio nazionale o per missioni

all’estero;• avere un bagaglio di esperienze lavorative e di maturità professionale coerenti con il titolo di studio

e l’età;

• essere Cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.

In ambito delle Forze Armate (Aeronauta, Marina ed Esercito) la figura dell’Ufficiale di complemento

de qua è paritetica dell’Ufficiale di Forza di Completamento/ Complemento disciplinata dal Decreto

del Ministro della Difesa datato 15 novembre 2004 e registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio

2005. Sebbene queste due figure di Ufficiale avessero analoghi requisiti per l’incorporamento e i

decreti attuativi fossero entrambi emanati dal Ministro della Difesa, attualmente, si registra una discrepanza di trattamento per quanto concerne la possibilità del richiamo in servizio a seguito del

termine del periodo della ferma, in quanto, nonostante sia per l’Arma dei Carabinieri che per le altre Forze Armate (Aeronautica, Marina ed Esercito), la ferma avesse una durata massima di 24 mesi e i

richiami successivi ad ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, debbono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio, per

l’Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri, il comma 10 del Decreto attuativo del Ministro della Difesa del 15 giugno 2022, prevede che “la somma dei periodi di richiamo non può

essere superiore a 36 mesi di servizio complessivi”. Appare evidente che si tratti di una forte limitazione per l’Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Arma

dei Carabinieri, il quale, sebbene avesse la possibilità di permanenza nell’Arma di 36 mesi complessivi anziché i soli 24 mesi per le altre Forze Armate, tuttavia, a differenza di questi ultimi, esaurito tale termine, non può più essere richiamato in servizio dall’Arma. Considerato che questa

figura di Ufficiale, fin dalla sua istituzione, sebbene avesse un inquadramento a tempo determinato, ha fornito e fornisce tutt’ora all’Arma dei Carabinieri, un notevole supporto, non solo, per l’elevata e

diversificata professionalità che quotidianamente fornisce nelle differenti mansioni in cui vengono

dislocati ma, fornisce un contributo dal punto di vista organico, tenuto altresì conto che, in un momento storico caratterizzato da carenza di fondi adeguati da parte dello Stato per effettuare arruolamenti per un numero congruo in relazione al sempre crescente numero dei pensionamenti

nel personale dell’Arma di vario ordine e grado, la figura dell’Ufficiale della Riserva Selezionata, si dimostra ancor di più, una risorsa fondamentale per l’Istituzione.

Giova inoltre evidenziare che la gestione di questa categoria di Ufficiali, rappresenta per l’Arma dei Carabinieri, un costo contenuto rispetto agli Ufficiali in servizio permanente poiché, dal punto di vista previdenziale, è soggetto alla sola Cassa Pensionistica (Cassa Stato), risparmiando quindi sul

Trattamento di Fine Servizio, inoltre, non è soggetto all’indennità di trasferimento in caso di trasferimento tra un reparto e l’altro.

Premesso quanto sopra, considerato che il comma 10 del Decreto attutivo del Ministro della Difesa del 15 giugno 2022 prevede la limitazione dei 36 mesi complessivi di permanenza, al fine di

preservare questa risorsa umana e professionale, pregasi valutare la possibilità di far apportare la modifica al Decreto attuativo de quo facendo abrogare il comma 10, pur mantenendo l’inquadramento del tempo determinato. Questo permetterebbe a tutti gli Ufficiali della Riserva

Selezionata di poter essere richiamati oltre il periodo massimo consentito dopo aver effettuato un periodo di interruzione dal servizio ed aver preservato i requisiti per il richiamo di cui all’art. 4 del

Decreto ma soprattutto, consentirebbe all’Arma dei Carabinieri di poter continuare a beneficiare delsupporto di figure altamente professionali e qualificate impiegate ed impiegabili in settori strategici

in un momento storico sempre più complesso e caratterizzato da instabilità dal punto di vista sociopolitico.

Roma, 5 aprile 2025 

Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma