AL MINISTERO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 18 bis della Legge 7/08/1990 nr. 241
– Servizi di Ordine Pubblico espletati dai Comandi Stazione.
Recentemente il Comando Provinciale di Vicenza in occasione dello svolgimento degli ultimi due incontri calcistici di Serie C disputati dalla squadra di calcio locale per il tramite della Compagnia Carabinieri di Vicenza, ha ordinato l’impiego di personale proveniente da alcuni dei Comandi Stazioni dipendenti in seno alla medesima provincia.
Nel predisporre tale servizio avrebbe impartito alcuni ordini, tra cui l’utilizzo dell’uniforme S.I. al posto di quella da O.P. e la consumazione del secondo ordinario tra le ore 17.30 e le ore 18.30 (previ accordi con il Dirigente di P.S. responsabile del Servizio. A tal proposito giova far presente che, sebbene la Pubblicazione R-11 dia facoltà ai Comandanti Provinciali la scelta dei materiali e del tipo di uniforme da impiegare per tutto il dispositivo di OP. in relazione al grado di rischio dell’incontro( precedentemente determinato in fase di riunione presso la Questura) e alle situazioni contingenti, questo però di fatto non garantisce la piena sicurezza dei militari impiegati in questo tipo di servizio poiché l’uniforme indossata non offre in alcun modo protezione idonea in caso di utilizzo di fumogeni o petardi e, non fornisce alcun tipo di protezione individuale in caso di necessita in caso di eventuali sommosse durante dei tifosi.
A questo punto una domanda sorge spontanea, che utilità ha impiegare ingenti risorse economiche per addestrare gran parte del proprio personale con corsi di Ordine Pubblico o ricondizionamento, che vengono svolti durante i corsi formativi o presso i Reparti/Battaglioni mobili, durante i quali appunto, viene utilizzata obbligatoriamente la prevista uniforme di OP e tutto il materiale che ne consegue (Protezioni Individuali, Caschi, Manganelli, Maschere antigas, Scudi ,ecc),ma poi questa non viene mai autorizzata dal Comandante Provinciale che preferisce utilizzare l’uniforme di un normalissimo Servizio d’Istituto in completa disarmonia per quel tipo di servizio? Eppure, ci risulta che tutti i militari, o quasi, dei Reparti Territoriali impiegati in questi determinati servizi, siano inseriti negli elenchi dell’aliquota di O.P. redatti in seno alle Compagnie dipendenti, nei quali sono riportati un numero predeterminato di militari abilitati e addirittura riforniti di materiale di vestiario idoneo appunto da utilizzare nell’espletamento di tale servizio come in occasione degli incontri di calcio svolti nel territorio vicentino.
Nell’ottica di quanto sopra menzionato giova far presente come, la Giurisprudenza abbia disposto delle normative specifiche e molto rigide per quanto riguarda le modalità di utilizzo e manutenzione degli indumenti e degli attrezzi riservati ai dipendenti.
Tali disposizioni sono contenute nel Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che stabilisce gli obblighi da osservare sia da parte del datore di lavoro sia dal lavoratore stesso per quanto riguarda la gestione, la scelta e la regolarità dei dispositivi di lavoro.
Il datore ha altresì l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti i mezzi idonei allo svolgimento della loro attività in totale sicurezza, previa accurata valutazione e verifica del loro funzionamento e del loro stato.Non da meno è quando l’obbligo di osservare un certo abbigliamento sul luogo di lavoro riguarda la sicurezza stessa del lavoratore e non un mero fatto estetico, esso rientra nell’elenco di accessori e dispositivi volti a garantire la sicurezza e la protezione del lavoratore sull’ambiente di svolgimento della sua attività lavorativa, i cosiddetti Dispositivi di Protezione Individuale, vds. artt. 74 e successivi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Nell’ottica del sopracitato Decreto è doveroso far notare come ancora in gran parte delle Compagnie Carabinieri dislocate nel territorio Regione, in occasione dei servizi di OP, queste forniscano le previste sacche con l’equipaggiamento particolarmente datato, poiché i Caschi sarebbero sprovvisti di attacchi per la maschera anti-gas, e all’interno della stessa non verrebbe consegnato alcun tipo di protezione individuale da indossare.
Altro non meno importante, è di garantire ai militari impiegati in questi servizi di Ordine Pubblico, una pausa sufficiente che garantisca la consumazione del 1^ e 2^ ordinario, fermo restando le esigenze di servizio disposte dal Dirigente di PS, cosa che però non sembra avvenuta in questo caso specifico poiché il Comando Compagnia di Vicenza avrebbe programmato la pausa nell’arco orario 17.30-18.30 (orario solito di apertura della mensa presso il Comando Provinciale), orario sicuramente non confacente al tipo di servizio perché collimante proprio con le operazioni di filtraggio svolte ai vari ingressi dello Stadio, poiché l’incontro sarebbe iniziato alle ore 18.30.
Infatti, solo parte del personale impiegato, questo grazie alla disponibilità del Dirigente di P.S. e del responsabile del contingente dei CC impiegati, sarebbe riuscito a consumare pasto nell’orario di apertura della mensa a differenza del secondo gruppo, che avrebbe consumato il pasto successivamente grazie alla disponibilità della cuoca a conservare alcuni alimenti in frigorifero. A tal proposito si fa presente come le disposizioni in materia di consumazione del pasto prevedano che il Comandante Provinciale, nel caso di espletamento dei Servizi di Ordine Pubblico, devono predisporre ogni misura organizzativa per garantire, sia ai militari dipendenti che quelli di rinforzo dell’organizzazione mobile, la fruizione del pasto in orario consono e in maniera confacente (Circolare nr. 76/3-1/2023 del 26 luglio 2023 del Comando Generale – IV Reparto – SM -Ufficio Logistico), ricorrendo se necessario all’estensione dell’orario di apertura delle mense o eventualmente ricorrendo a locali convenzionati annualmente per la consumazione dei pasti durante i servizi di Ordine Pubblico.
Quindi in relazione alle criticità riscontrate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle motivazioni addotte da questa Segreteria Regionale Unarma, si richiede a codesto Comando Generale di valutare la variazione di quanto riportato sulla pubblicazione R-11 riguardo la prerogativa decisionale da parte del Comandante Provinciale sull’adozione dell’uniforme di Ordine Pubblico e del materiale di equipaggiamento ADEGUATO e a NORMA, e di adoperarsi affinché questa venga autorizzata in TUTTI i servizi OP, a maggior ragione se questi riguardano incontri sportivi o manifestazioni indipendentemente dal rischio valutato, poiché lo stesso difficilmente prevedibile.
Grati dell’attenzione che riserverà alla presente, si porgono deferenti quanto sentiti saluti.
La Segreteria Regionale Veneto