AL MINISTRO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI DIREZIONE DI SANITA’
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Premesso che, UNARMA ASC si occupa della tutela del Benessere, della Sicurezza e della Salute dei propri iscritti non che del personale tutto, l’estensore, attraverso il presente comunicato, intende porre all’attenzione di chi legge che la problematica in oggetto indicato lede gravemente l’aspetto psicofisico ed economico del personale tutto e delle loro famiglie.
Ancora una volta si torna a parlare di infermieri, andando in questo caso ad analizzare una situazione che spesso crea stress e disagio al personale: la possibilità di trasferimento presso altra sede.
Per quanto possa sembrare superfluo, è necessario ripercorrere in questa occasione alcuni punti generali della tematica, in modo da fornire una cornice di riferimento esaustiva e funzionale a far comprendere quali siano le problematiche degne di attenzione e miglioramento.
Ogni anno il personale dell’Arma dei Carabinieri ha la possibilità di partecipare alla pianificazione dei trasferimenti definiti “a domanda” gestita attraverso la piattaforma informatica Ge.Tra., che consente l’automatizzazione della procedura. Possono prendervi parte militari appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, che attraverso l’assegnazione di un punteggio, stabilito sulla base di criteri definiti, quali ad esempio: anzianità di servizio, documentazione caratteristica, sussistenza o meno di procedimenti penali/disciplinari, situazione di famiglia, problematiche di natura assistenziale, ecc.; entrano a far parte di una graduatoria di merito. L’Amministrazione, individua e mette a bando le sedi disponibili, svincolando i movimenti dei vincitori dalle esigenze di organico e servizio dei reparti di appartenenza (fatte salve eccezionali procrastinazioni dei movimenti).
Dalla suddetta procedura sono escluse una serie di specializzazioni, qualificazioni, e abilitazioni riportate in apposita tabella1, tra le quali viene annoverata anche quella di infermiere. Queste figure, infatti, seguono un’altra prassi.
Fermo restando i requisiti minimi previsti di cui al n.397 del Regolamento Generale dell’Arma (RGA)2:
1- gli impiegati nelle specializzazioni possono presentare istanza di trasferimento senza il criterio della graduatoria, durante tutto il corso dell’anno, per l’impiego nelle stesse o i reparti indicati ai numeri 1,2,3 e 4 dell’allegato G3;
2- Coloro in possesso della specializzazione, possono presentare istanza di trasferimento senza il criterio della graduatoria, durante tutto il corso dell’anno, solo per l’impiego o il reimpiego nella specializzazione.
Quanto esposto, se ad una prima occhiata potrebbe far sembrare gli infermieri come “favoriti” data la possibilità di presentare istanza durante tutto il corso dell’anno, nella realtà dei fatti si concretizza soltanto in maggiori difficoltà e disparità di trattamento, non solo tra specializzati e non, ma anche tra gli stessi infermieri. Andando ad analizzare nello specifico infatti troviamo che l’istanza, in quanto tale, altri non è che una richiesta da sottoporre a validazione, per cui l’esito potrebbe essere tanto positivo quanto infausto, cui bisogna aggiungere tempistiche e modalità di giudizio della stessa che potrebbero essere alquanto opinabili.
Risulta evidente poi come la mancanza di parametri oggettivabili, che siano tanto generici (come quelli sopra riportanti), quanto specifici della professione stessa (quali ad esempio il possesso di titoli e corsi post-base), e pertanto di una graduatoria di merito, possa determinare situazioni di inequità, tali da poter generare frustrazione e demotivazione nel personale. Al contrario invece, seguendo dei giusti criteri, si realizzerebbe un concetto più meritocratico, permettendo al personale di concorrere sulla base degli stessi parametri, definendo così una giusta precedenza.
altro punto non meno importante risulta la necessità di individuare e stabilire delle sedi “disagiate”, così dette per la loro collocazione geografica, che possano peraltro decretare l’attribuzione di un punteggio incrementale a seconda degli anni di servizio prestati presso le stesse, dando la possibilità, oltre un certo limite di permanenza, di aver garantito il trasferimento presso altra sede di preferenza.
Sarebbe necessario inoltre determinare le sedi disponibili da mettere a bando, creando l’opportunità, per tutto il personale interessato, di sapere con esattezza quali siano le sedi con carenza organica, così da poter scegliere di prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione, realizzando in alcuni casi anche un avvicinamento verso o nella regione di provenienza.
Se è vero però che da un lato quest’ultimo punto donerebbe ulteriore trasparenza alla procedura, dall’altra mette in luce un ostacolo di cui sentiamo l’obbligo di dover parlare, benché apra la strada ad una discussione più ampia, già trattata in altro comunicato più
1 Allegato H relativo alla procedura Ge.Tra. 2024
2 i sottoufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano al trasferimento dalla stazione, battaglione, reggimento a cavallo,
regione e comandi equiparati a comando di Corpo, senza addurre particolari motivi, possono, dopo un periodo di permanenza di almeno di quattro anni in uno dei suddetti reparti o comandi (ridotti a due anni se in zona disagiata) segnalare il proprio desiderio al superiore diretto che, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei requisiti di condotta e rendimento dell’interessato, inoltra la proposta in senso favorevole – o rappresenta, con parere negativo, le aspirazioni del militare – tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.
3 C.do Scuole, Scuole, Legione Allievi, Reggimenti e Battaglioni Allievi, C.di Interregionali e Legioni CC, C.U.M.S. e D.U.S., D.U.M., 1^ Brigata e Reggimenti e Battaglioni Mobili CC dettagliato redatto da queta APCSM. Nella fattispecie ci riferiamo all’impostazione dell’organico delle infermerie presidiarie, queste infatti allo stato attuale ricorderebbero la struttura di una Stazione carabinieri, avente un certo numero di posizioni per ogni ruolo, in virtù delle funzioni che questi rivestono. È evidente che quest’applicazione in ambito sanitario non sia del tutto corretta, in quanto l’infermiere resta tale qualunque sia il grado da esso rivestito e di conseguenza come svolga, ovunque si trovi, la stessa tipologia di attività, secondo quanto stabilito dal proprio profilo professionale (DM 739/94), non rivestendo peraltro posizioni di comando in alcun modo.
Quanto riportato è ovviamente la conseguenza dell’attuale sistema di reclutamento degli infermieri nell’Arma, nonché della mancanza di un ruolo tecnico per gli infermieri (e per gli altri professionisti delle professioni sanitarie), che in virtù del loro titolo di studio dovrebbero essere tutti destinatari di un livello di un inquadramento superiore di quello attualmente rivestito dalla maggior parte di loro. Questa breve digressione era necessaria per rendere nuovamente noto come sarebbe auspicabile un cambiamento in tal senso, inoltre avere possibilità di trasferimento diverse in virtù del grado indossato, in questo caso, non ci sembra altro che un ennesimo atto discriminatorio laddove il profilo professionale e le funzioni svolte siano uguali per tutti gli infermieri, data anche l’assenza di una figura, e quindi posizioni di coordinamento destinate ad un ruolo specifico, per cui concorrere in maniera specifica, subordinato al possesso del relativo titolo di formazione accademica.
Comprendiamo di avere esposto argomenti il cui cambiamento prevede non brevi tempistiche, ma è altrettanto vero che finora nulla è stato svolto in tale ambito, né tantomeno, probabilmente, sia stato mai preso in considerazione, ragion per cui ci troviamo qui oggi a rammendare come questo e altri interventi siano necessari a restituire quel giusto valore alla professione infermieristica finora accantonata nella nostra Amministrazione, riconoscendo niente di più che dei giusti diritti.
Quanto sopra, riflette negativamente sul benessere psicofisico ed economico del personale, quindi, rilevato che tra gli interessi primari di questo Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela dei diritti soggettivi cui intende salvaguardare, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento di codesto Comando, affinché si possa giungere ad una rapida soluzione della problematica.
Salvis iuribus
Roma, 02 dicembre 2024
La presente ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, assume carattere di procedimento amministrativo, nell’ambito del quale, la scrivente Associazione, assume la titolarità di una passione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, dal quale ne deriva la possibilità/interesse ad agire in ogni competente sede giustiziale e/o giurisdizionale.
La Segreteria nazionale