AL MINISTRO DELLA DIFESA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Reclutamento di personale nel pubblico impiego mediante lo scorrimento di una preesistente graduatoria di soggetti idonei.
Intervento a titolo collaborativo
Quest’Associazione sottopone all’attenzione degli Illustrissimi Ministri l’impossibilità per i candidati “idonei non vincitori” nei concorsi pubblici dell’Arma dei Carabinieri di accedere alla selezione secondo una graduatoria a scorrimento. Difatti, non essendo utilizzato il suddetto sistema di graduatoria a scorrimento gli stessi candidati non hanno la legittima possibilità di subentro, bensì sono obbligati a ripresentarsi ad un nuovo e successivo concorso per la medesima posizione.
Appare certamente evidente la necessità di intervenire nel senso anzidetto ovvero porre una modifica al sistema vigente.
Come noto, il sistema di scorrimento delle graduatorie, risponde ad una serie di necessità imprescindibili, quali l’economicità, l’efficacia ed l’efficienza della Pubblica Amministrazione.
Al Ministero della Difesa e all’Arma dei Carabinieri – in forza al D.lgs 66/2010 art.635 – non incombe un obbligo primario di procedere allo scorrimento delle graduatorie preesistenti, in luogo all’idizione di un nuovo concorso. A differenza, per esempio della Polizia di Stato che in molte occasioni è ricorsa allo scorrimento nei concorsi. Tuttavia non può negarsi che la possibilità di applicazione di una normativa ben più favorevole, ad esempio, l’applicazione della “Legge Madia”.
Sulla base del d.l. n. 75/2023, convertito nella legge n. 112/2023, il quale ha modificato il precedente periodo dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/01 prevedendo che «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».
Orbene, dalla lettura del presente articolo di legge si evidenzia, che tale opportunità di modifica è di logica rientrasse a pieno regime nei bandi di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.
Una diseguaglianza come quella che ad oggi sovviene e persiste nelle graduatorie di reclutamento potrebbe essere certamente svantaggiosa in vista di un calo di partecipazioni da parte dei candidati che rinvengono una tale opportunità in altre Amministrazioni.
Inoltre, la modifica non sarebbe altro che un apporto positivo all’economicità, all’efficacia ed alla efficienza dell’Arma dei Carabinieri, la quale non rinuncerebbe ad un cadenzato periodo di reclutamento con conseguente emissione di apposito bando, ma guadagnerebbe una minore vacatio di insufficienza di copertura di personale e garantirebbe una consecutio periodica tra bandi e personale.
Pertanto, alla luce del presente comunicato si avanza una richiesta di valutazione circa la modifica del presente sistema in favore dello scorrimento di graduatoria con assunzione degli idonei non vincitori.
A tale scopo, si richiede ai sensi dell’art 1476 ter del D.Lgs 66/2010, un urgente incontro con i Ministri della Difesa e della Fuzione Pubblica, per discutere della problematica in trattazione.
La segreteria nazionale