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Unarma Valutazione nella Caserma Podgora di Roma – pericolosità delle radiazioni da Radon

da | Ago 4, 2024 | News | 0 commenti

AL GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

AL COMANDO LA LEGIONE CARABINIERI LAZIO

OGGETTO: Vigilanza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro-art. 13 comma 1 bis del Decreto legislativo nr 81/2008.

Valutazione nella Caserma Podgora di Roma – pericolosità delle radiazioni da Radon.

 Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Legge

 Regionale n. 14 del 31/03/2005 prevenzione salvaguardia del rischio gas radon. Premesso che, il radon è un gas radioattivo (tempo di dimezzamento di 3,8 giorni) di origine naturale che si forma nel terreno per il decadimento radioattivo dell’uranio presente nelle rocce. L’isotopo radon (Rn-222) è uno dei prodotti radioattivi della serie di decadimento dell’uranio-238 e la sua caratteristica è di essere l’unico elemento in forma gassosa di questa serie. Il radon può dunque, a differenza degli altri elementi solidi, essere sprigionato dalle rocce, diffondere nel terreno ed essere quindi inalato negli ambienti di vita. Negli ambienti chiusi, soprattutto in locali a contatto con il terreno, il radon può concentrarsi raggiungendo concentrazioni anche molto elevate in caso di ridotto ricambio d’aria. Il radon penetra nelle case attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta. Le abitazioni nei seminterrati o al pianterreno sono particolarmente interessate dal fenomeno. Il potere d’emanazione non dipende solo dal contenuto di uranio, ma anche dalle caratteristiche del terreno. Il radon è presente in tracce nel sottosuolo quasi ovunque. La sua concentrazione nel terreno varia da qualche centinaio a più di un milione di Bq/m3. Le rocce che hanno un maggiore contenuto d’uranio/radio (tufi, granito e porfido) possono emanare maggiori quantità di radon. Nel caso di rocce permeabili o fratturate il radon può essere trasportato da correnti d’aria o dall’acqua sorgiva o piovana infiltrata. Più il sottosuolo è permeabile (detriti), più è facile che il radon riesca ad arrivare fino in superficie. Se i suddetti tipi di rocce sono usati come

 materiali da costruzione, possono egualmente emettere radon. Si dovrebbe quindi evitare di impiegarli all’interno degli edifici. La fonte principale del Radon nelle abitazioni sono le fondamenta della costruzione. Il gas si propaga dall’interno della terra attraverso la roccia e il terreno fino alla superficie. La quantità di radon che si forma nelle rocce e nel suolo dipende strettamente dal loro contenuto di uranio e radio. Da un punto di vista geologico, la distribuzione di questi due elementi nel suolo varia in funzione del tipo di roccia o di terreno in base al luogo ed alle modalità di formazione. Il contenuto di radio e il tipo di deposito roccioso influenzano la concentrazione di radon nel terreno edificabile. La migrazione del radon nel suolo: I processi che determinano la migrazione del Radon nel suolo sono essenzialmente tre: la diffusione, la convezione, il trasporto da parte di un fluido.

La diffusione e la convezione consentono lo spostamento del Radon su distanze dell’ordine di grandezza dei centimetri o dei metri, al contrario il trasporto da parte di un fluido può determinare migrazioni per distanze maggiori. La mobilità dei fluidi nel sottosuolo e quindi la capacità di

 migrazione del radon è influenzata dalla permeabilità del suolo, dalla quantità di acqua presente e da altri parametri geologici come il carsismo, le fratture del terreno e la presenza di strati argillosi. Ricordiamo che è considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all’anno).

La penetrazione del Radon negli edifici avviene principalmente per effetto della differenza di pressione che si viene a creare tra l’edificio e il suolo a causa della differenza di temperatura tra interno ed esterno, soprattutto in inverno

nel periodo di riscaldamento. Questo “effetto camino” determina il richiamo di aria e, con essa del Radon, dal sottosuolo attraverso fessurazioni del pavimento e delle pareti, nonché attraverso le tubature dei servizi tecnologici quali gas, elettricità, fognatura, ecc. I parametri climatici esterni come temperatura, velocità del vento, copertura nevosa o la saturazione del terreno in caso di pioggia,ecchannounaforteinfluenzasullarisalitadelRadondalsuolo. LaconcentrazionediRadon indoor quindi, in un determinato locale, è variabile a seconda delle condizioni meteorologiche e può presentare sensibili variazioni sia giornaliere che stagionali. Venti forti e persistenti possono aumentare la differenza di pressione perché investendo l’edifico direzionalmente, possono creare forti pressioni sulle pareti investite e depressioni su quelle non investite, accentuando il “richiamo”

   di aria dal suolo verso l’interno dell’edificio (“effetto vento”). La differenza di pressione è inoltre accentuata da fattori quali impianti di aspirazione (cappe cucine, aspiratori bagni) e per la presenza di canne fumarie (caldaie, stufe e camini). Anche alcuni materiali da costruzione possono essere causa di un significativo incremento delle concentrazioni di gas Radon all’interno dell’edificio. Studi che hanno approfondito tale tematica hanno riscontrato, ad esempio, nei travertini le concentrazioni più basse, mentre valori più elevati sono stati osservati nei graniti e nelle sieniti. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 101/2020 che, attuando una precisa direttiva Europea, stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, finalmente si è dato corso all’art 10, adottando il Piano Nazionale d’Azione per il gas radon 2023-2032 che individua le strategie e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i pericoli dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi lavoro; i criteri di classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon superi il livello di riferimento nazionale; le regole e i criteri per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione.

Il predetto Decreto al successivo art. 12 disciplina i livelli massimi di concentrazione del radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. In quest’ultimo caso, la concentrazione media annua di radon in aria è fissata a 300 Bq/m3.

È stabilito, inoltre, all’art.13, che i dati sulla concentrazione di radon nei luoghi di lavoro vengano registrati in un’apposita banca dati e che, come recita l’art.15, i professionisti esperti negli interventi di risanamento radon siano in possesso delle dovute abilitazioni formative. In più, sempre l’art.15 prevede che le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon vengano eseguite esclusivamente sulla base delle indicazioni tecniche rilasciate dagli esperti.

Obblighi per i datori di lavoro sul gas radon:

La sezione II del Decreto legislativo n. 101 è interamente dedicata all’esposizione al radon sui luoghi

   di lavoro. L’art. 16 stabilisce che le disposizioni si applicano ai luoghi di lavoro sotterranei, ai luoghi di lavoro semi sotterranei o situati al piano terra, alle tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano nazionale d’azione per il radon. L’art. 17 introduce alcuni obblighi per i datori di lavoro:

 nei luoghi di lavoro identificati dall’art.16, l’esercente è tenuto a misurare la concentrazione media annua di radon nell’aria entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività;

 se la concentrazione media annua di radon nell’aria supera il limite radon nei luoghi di lavoro stabilito dall’art. 12 (300 Bq/m3), il datore di lavoro è chiamato a provvedere all’elaborazione e alla conservazione (per otto anni) di un documento all’interno del quale è presente l’esito delle misurazioni effettuate, oltre che il riferimento a tutte gli interventi correttivi attuabili;

 se la concentrazione media annua di gas radon nell’aria supera i livelli di riferimento, l’esercente è tenuto ad adottare misure correttive per ridurre il rischio radon al livello più basso possibile. Il datore di lavoro deve completare le misure correttive entro due anni dalla relazione tecnica, deve mantenerle nel tempo e deve ripetere le misurazioni del gas radon ogni quattro anni;

 se le misure correttive adottate non conducono alla riduzione della concentrazione media annua del gas radon nell’aria al di sotto dei livelli di riferimento, il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi ad un esperto di radioprotezione per chiedere una valutazione della situazione. Successivamente, i risultati della valutazione devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

 L’art. 18, inoltre, introduce l’obbligo di comunicazione e trasmissione dei risultati ottenuti attraverso le misurazioni di gas radon sui luoghi di lavoro alla banca dati nazionale che si occupa della sorveglianza della radioattività ambientale.

 Se il datore di lavoro non esegue le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 101/2020, è soggetto ad alcune sanzioni. Nello specifico, non effettuare le misurazioni secondo le modalità e le scadenze indicate nella normativa sul radon nei luoghi di lavoro, è punito con l’arresto da 1 a 6 mesi o con un’ammenda compresa tra i 2.000€ e i 15.000€. Se non si avvale di professionisti esperti e non attua le misure correttive previste, è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con un’ammenda compresa tra i 5.000€ e i 20.000€. Infine, se non comunica e non trasmette i risultati

 ottenuti alla banca dati preposta, rischia una sanzione amministrativa da 2.000€ a 10.000€.

 La Regione Lazio già era intervenuta con una propria Legge Regionale n. 14 del 31/03/2005,

 commissionando un proprio monitoraggio tra il 2003 e il 2011 tramite l’agenzia ARPA che ha individuato, ai sensi dell’art.11 comma 3, del D.lgs. 101/2020, le “aree prioritarie”, già “zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

Ricordiamo che il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così recita: (Obblighi del datore di lavoro non delegabili). Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

 a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”.

Rilevato che tra gli interessi primari di questa Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela della salute del carabiniere, diritto fondamentale dell’individuo e del lavoratore/militare costituzionalmente protetto, si ritiene assolutamente necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento del competente organismo preposto alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall’art. 13 c. 1 bis del D.lgs. 81/2008, affinché vengano immediatamente attivate le procedure di controllo (misurazioni) sulla presenza del radon presso le strutture dell’Arma della Provincia di Roma, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio indicate nella mappa dell’Arpal sul loro sito, avvalendosi di tecnici abilitati e/o tramite personale della stessa agenzia.

Considerato quanto sopra, si chiede al Comandante la Legione Carabinieri Lazio, di provvedere alla misurazione del Gas Radon, in tutti i locali, adibiti ad uffici e non, del Comando legione CC Lazio (Caserma Acqua e Caserma Podgoga). Si partecipa che qualora non si provvederà in tal senso, verrà fatto seguito alla presente chiedendo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Militare.

Antonio Nicolosi 

Segretario generale Unarma